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Le concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali alla luce della legislazione interna ed europea

Il contributo di Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Balneari per Economia del Mare Magazine

Del 28 Aprile 2023

Alla luce della recente sentenza della III Sezione della Corte di Giustizia Europea del 20 aprile, abbiamo chiesto a Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Balneari, di fare il punto in materia di concessioni demaniali, tema assolutamente caldo nel dibattito nazionale ed europeo.

LA MODIFICA NORMATIVA IN ATTO

La disciplina delle concessioni di beni demaniali nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021(legge n. 118/2022) al comma 1 dell’art. 47 indica quali finalità della legge quelle, di “… rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori». Contiene specifiche disposizioni in merito al regime giuridico delle concessioni di beni demaniali, dettando norme innovative in materia di mappatura e trasparenza dei regimi concessori dei beni pubblici (art. 2), di efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive (art. 3) e in materia di affidamento di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico ricreative e sportive (art. 4).
Ha inoltre riscritto l’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (“Riordino della legislazione in materia portuale”), relativo alla “Concessione di aree e banchine”.

MAPPATURA

L’art. 2 “Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici” prevede la “costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori……” (comma 1).

La rilevazione di tutti i rapporti concessori deve identificare l’ambito oggettivo e soggettivo delle concessioni stesse, la piena conoscibilità della durata, dei rinnovi, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell’ente proprietario e, se diverso da questo, dell’ente gestore, e di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell’utilizzo economico del bene, in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico è previsto il coordinamento e l’interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

GESTIONE E AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI

Le disposizioni (artt. 3 e 4) sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, e la Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, conformano il regime concessorio dei beni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative all’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, tenuto conto delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021.

Per cui, il riordino della normativa in materia concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, prevede l’affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, considerando adeguatamente gli investimenti, il valore aziendale dell’impresa e i beni materiali e immateriali, la professionalità acquisita, nonché la

valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale.

CONCESSIONI DI AREE E BANCHINE

L’art 5 indica che le stesse siano “affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva”.

PUNTI CRITICI

I punti “critici” della norma riguardano la non definizione dei criteri per l’indennizzo dei concessionari uscenti e per il riconoscimento, a quest’ultimi, del valore commerciale delle attività implementate nel corso di decenni precedenti alle evidenze pubbliche.

LE MODIFICHE APPORTATE NEL “MILLEPROROGHE”

Sulla spinta delle istanze e delle proposte emendative la legge 24 febbraio 2023, n. 14 (approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica nonchè promulgata dal Presidente della Repubblica) recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi – Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative – negli articoli di interesse per il settore delle concessioni demaniali ad uso turistico e ricreativo modifica la legge 5 agosto 2022, n. 118 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, recando le seguenti sostanziali modifiche apportate in fase di conversione:

A. all’art.2: il Governo è delegato ad adottare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori;

B. fino all’adozione dei decreti legislativi [stabiliti nella legge annuale per il mercato e la concorrenza], è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti relativi a concessioni demaniali, marittime, fluviali e lacuali ad uso turistico – ricreativo e sportivo nonchè dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione;

C. le suddette concessioni [di cui alle lett. A e B] continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2024 se il termine previsto è anteriore a tale data;
D. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024 [pendenza di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura] e ai fini dell’espletamento dei compiti del tavolo tecnico [vedi comma 1, Art. 10 – quater Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198] l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni

in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale è comunque legittima anche in relazione all’ articolo 1161 del codice della navigazione [Abusiva occupazione di spazio demaniale];

E. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali che una volta acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere – elaborati secondo quanto stabilito dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 5 agosto 2022, n.118)- definisce i criteri tecnici per determinare la sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera;

LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La sentenza della III Sezione della Corte di Giustizia del 20 aprile 2023 AGCM-Comune di Ginosa (C-348/2022) pur confermando i principi del diritto eurounitario circa l’applicazione della Direttiva Bolkestein (2006/123/CE) apre, al punto 73, una nuova visione circa la possibilità di tutela diversificata per le concessioni rilasciate prima del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva stessa.

Già il 14 luglio 2016  con la sentenza  Promoimpresa (C‑458/14 e C‑67/15) si evidenziava come i principi comunitari contenuti nella direttiva Bolkestein vanno applicati nel momento della sua entrata in vigore nel nostro ordinamento e quindi, a decorrere dal 28 dicembre 2009, data del suo recepimento. Il citato punto 73 funge, dunque, da spartiacque della cosiddetta “questione balneare”: sarà ora necessario capire come, questo principio, possa essere applicato normativamente ai rapporti concessori esistenti prima dell’entrata in vigore della Direttiva Bolkestein.

Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Balneari