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Libro bianco pubblicato sulla ZEE italiana: diritti sovrani e giurisdizione nel quadro del PNRR

Zona economica esclusiva

Il Libro bianco sui diritti sovrani e sulla giurisdizione esercitabili nelle aree di zona economica esclusiva italiana è stato redatto nell’ambito del progetto Legal Strategies for actions and interactions in the Sustainable Blue Economy, finanziato dal programma PRIN 2022 PNRR, rientrante nel National Recovery and Resilience Plan.

Il documento è stato elaborato con il contributo di più unità di ricerca universitarie. Le sezioni 1-6, ad eccezione del paragrafo concernente la Convenzione sulla diversità biologica, sono state curate dall’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Messina, composta dai professori Emanuele La Rosa, Alberto Marchese, Michele Messina (responsabile dell’unità di ricerca), Anna Pitrone, Francesca Perrini e Roberto Virzo (curatore del Libro bianco).

Il paragrafo della sezione 5 relativo alla Convenzione sulla diversità biologica e le sezioni 7-8 sono stati curati dall’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Macerata, composta da Elena Ardito, Andrea Caligiuri (curatore del Libro bianco), Laura Salvadego (responsabile dell’unità di ricerca) e Carmen Vitale. Hanno inoltre partecipato al progetto ulteriori unità di ricerca, tra cui quella dell’Università degli Studi di Genova, composta da Elena Ardito, Simone Carrea (responsabile dell’unità di ricerca), Paola Ivaldi, Lorenzo Schiano di Pepe e Chiara Tuo, e quella dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, composta da Irini Papanicolopulu (responsabile dell’unità di ricerca) e Matilde Rocca.

Il Libro bianco si propone di esaminare i diritti sovrani e gli ambiti di giurisdizione esercitabili dall’Italia nelle aree di zona economica esclusiva, alla luce delle norme di diritto internazionale del mare e dell’ambiente e della giurisprudenza internazionale.

Per un prolungato arco temporale, l’Italia non si è avvalsa della facoltà di istituire una zona economica esclusiva. Successivamente alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, il legislatore ha adottato un approccio parziale, introducendo la zona di protezione ecologica con la legge 8 febbraio 2006 n. 61, successivamente attuata con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011 n. 209, che ha provveduto a istituirla nel Mediterraneo occidentale, nel Mar Ligure e nel Mar Tirreno.

Il mutamento della politica marittima italiana si è registrato nel 2021, con la legge 14 giugno 2021 n. 91, che ha autorizzato l’istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. In attuazione di tale disposizione, con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2025 n. 193, sono state istituite tre aree della zona economica esclusiva italiana: una nel Mar Tirreno centro-meridionale, una nel Mare Ionio e una nel Mare Adriatico settentrionale e centro-meridionale.

La legge n. 91 del 2021 stabilisce che i limiti esterni della zona economica esclusiva devono essere determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente o frontista rispetto a quello italiano. Fino alla conclusione di tali accordi, i limiti devono essere fissati in modo da non compromettere o ostacolare il raggiungimento dell’intesa finale, in conformità con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

All’interno della zona economica esclusiva, l’Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti. L’istituzione della zona economica esclusiva non compromette l’esercizio, in conformità al diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali.

Il documento richiama l’articolo 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e non biologiche, delle acque sovrastanti il fondo del mare, del fondo marino e del relativo sottosuolo, nonché ai fini di altre attività connesse allo sfruttamento economico della zona. La medesima disposizione attribuisce altresì ambiti di giurisdizione relativi all’installazione e all’utilizzo di isole artificiali, alla ricerca scientifica marina e alla protezione e preservazione dell’ambiente marino.

La zona economica esclusiva è qualificata come uno spazio nel quale non si estende la sovranità dello Stato costiero, ma nel quale esso esercita diritti sovrani di carattere esclusivo sulle risorse economiche. Tali diritti non sono incondizionati, essendo soggetti agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare quelli relativi alla protezione e alla preservazione dell’ambiente marino.

Con riferimento alle risorse biologiche, il documento richiama gli articoli 61 e 62 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che prevedono l’adozione di misure di conservazione basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, al fine di evitare lo sfruttamento eccessivo e garantire il mantenimento delle risorse a livelli compatibili con la loro riproduzione. È inoltre previsto che, qualora la capacità di sfruttamento dello Stato costiero sia inferiore al valore massimo delle catture consentite, esso possa autorizzare altri Stati a utilizzare l’eventuale eccedenza, secondo quanto stabilito dal diritto internazionale.

Il documento evidenzia altresì il ruolo degli approcci di precauzione ed ecosistemico, che richiedono di considerare le interdipendenze tra le diverse specie e gli ecosistemi marini e di adottare misure adeguate anche in presenza di incertezza scientifica.

Viene inoltre richiamata l’applicazione della Convenzione sulla diversità biologica del 5 giugno 1992, che si estende alle aree di zona economica esclusiva, comportando obblighi di conservazione della biodiversità marina, di valutazione dell’impatto ambientale e di monitoraggio delle attività svolte nelle aree sottoposte alla giurisdizione dello Stato costiero.

Nel contesto dell’Unione europea, la gestione delle risorse biologiche marine rientra nella politica comune della pesca, che costituisce competenza esclusiva dell’Unione. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare la normativa europea e a garantire il rispetto delle misure di controllo e delle disposizioni relative alla prevenzione, deterrenza ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Il documento esamina inoltre i diritti relativi alle attività di produzione di energia nella zona economica esclusiva, riconducibili allo sfruttamento economico dello spazio marino. Tali attività comprendono la produzione di energia derivata dall’acqua, dalle correnti e dai venti. Lo Stato costiero esercita in tale ambito diritti sovrani e giurisdizione esclusiva sulle installazioni e sulle strutture, nel rispetto degli obblighi ambientali previsti dal diritto internazionale.

Il Libro bianco rileva infine che la normativa italiana vigente non definisce ancora in modo puntuale i contenuti dei diritti sovrani e degli ambiti di giurisdizione esercitabili nella zona economica esclusiva, rinviando a successivi interventi legislativi o regolamentari per una disciplina più dettagliata.