Pubblicato oggi 17 Novembre 2025 in Gazzetta Ufficiale – Ripartizione delle risorse relative al Fondo per l’Economia del Mare.
Ecco i settori di intervento ammissibili al finanziamento
1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 725, della legge
30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alla promozione di
un'economia e una crescita blu sostenibili nonche' alla promozione e
alla diffusione della cultura del mare, costituente elemento
essenziale della natura da tutelare e valorizzare, secondo gli
obiettivi e le linee indicate dal Piano del mare approvato dal
Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) nella
seduta del 31 luglio 2023.
2. Per i fini di cui al precedente comma, si provvede mediante
interventi di sostegno a:
a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico -
sociale e delle infrastrutture dei territori marini, finalizzati a
migliorare le condizioni di vita delle comunita' caratterizzate da
una antica cultura marinara, comprese le isole minori marine, in
maniera da assicurarne la mitigazione dei rischi naturali, il
contrasto dello spopolamento, il godimento dei servizi primari, la
accessibilita' e la mobilita' ed una attivita' turistica compatibile;
b) progetti di divulgazione e promozione della marittimita'
nazionale, anche attraverso l'utilizzo di media tradizionali,
digitali e piattaforme online o la concessione del patrocinio ad
iniziative di rilevante interesse culturale, economico e sociale
legate al mare, finalizzati a promuovere la crescita sostenibile
delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine,
l'uso sostenibile delle risorse marine nonche' la genesi di una
cittadinanza blu imperniata anche sulla partecipazione e la
comprensione dei valori marini, in relazione ad ambiti quali quelli
della geografia del mare, della biologia marina, della letteratura
marina, dell'etologia, dei cambiamenti climatici, dello sfruttamento
delle risorse ittiche, della valorizzazione dell'energie rinnovabili
marittime e degli interventi ecocompatibili.
3. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lettera a) e'
destinata una quota del 70% per ciascun esercizio finanziario delle
risorse di cui al comma 1.
4. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lettera b),
e' destinata la rimanente quota del 30% per ciascun esercizio
finanziario delle risorse di cui al comma 1. (.........)








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