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Serie di norme sulla navigazione in vigore dal 1° gennaio 2026

Norme IMO

Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una serie di modifiche ai principali trattati e codici IMO. Tra queste rientrano:

Prevenire e rispondere al bullismo, alle molestie e alle aggressioni sessuali

Le modifiche al Codice di formazione, certificazione e guardia dei marittimi (Codice STCW) mirano a prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel settore marittimo, tra cui molestie sessuali, bullismo e aggressioni sessuali.

Gli emendamenti sono inclusi nella tabella A-VI/1-4 ( Specifica degli standard minimi di competenza in materia di sicurezza personale e responsabilità sociali ) del Codice STCW. Essi delineano nuovi requisiti minimi obbligatori per la formazione e l’istruzione di base della gente di mare.

Questi forniranno ai marittimi conoscenze e comprensione sulla violenza e sulle molestie, comprese le molestie sessuali, il bullismo e le aggressioni sessuali, nonché informazioni su come prevenire e rispondere agli incidenti.

Rafforzare la sicurezza attraverso una migliore formazione e certificazione del personale dei pescherecci

Gli emendamenti alla Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e servizio di guardia per il personale dei pescherecci del 1995 (Convenzione STCW-F), insieme al nuovo Codice obbligatorio sugli standard di formazione, certificazione e servizio di guardia per il personale dei pescherecci (Codice STCW-F), sono entrati in vigore il 1° gennaio 2026.

Tali modifiche fanno seguito a una revisione completa del trattato, volta a rispondere alle mutevoli esigenze del settore della pesca, introducendo standard di qualificazione armonizzati e stabilendo un livello minimo di competenza per il personale in servizio sui pescherecci coperti dalla Convenzione. L’allegato rivisto alla Convenzione STCW-F fornisce il quadro giuridico entro il quale vengono applicati gli standard tecnici obbligatori stabiliti nella parte A del Codice STCW-F. La parte B del Codice offre linee guida a supporto dell’attuazione uniforme dei requisiti della Convenzione, in particolare per coloro che si occupano di istruzione, formazione, certificazione e valutazione del personale dei pescherecci.

Segnalazione obbligatoria dei contenitori smarriti

Il 1° gennaio sono entrate in vigore le modifiche alle Convenzioni MARPOL e SOLAS sulla segnalazione obbligatoria dei container smarriti. I container persi in mare possono rappresentare un grave pericolo per la navigazione e la sicurezza in mare, nonché per l’ambiente marino.

MARPOL: Le modifiche all’articolo V del Protocollo I della Convenzione MARPOL ( Disposizioni relative ai rapporti sugli incidenti che coinvolgono sostanze nocive ) aggiungono un nuovo paragrafo per affermare che “In caso di perdita di container merci, il rapporto richiesto dall’articolo II (1) (b) deve essere redatto in conformità alle disposizioni dei regolamenti SOLAS V/31 e V/32”.

SOLAS: Gli emendamenti al capitolo V della SOLAS ( Sicurezza della navigazione ) riguardano in particolare la norma 31 ( Messaggi di pericolo ) e impongono al comandante di ogni nave coinvolta nella perdita di container merci di comunicare i dettagli di tale incidente alle navi nelle vicinanze, allo Stato costiero più vicino e anche allo Stato di bandiera, che è tenuto a segnalare l’incidente all’IMO. Gli emendamenti riguardano anche la norma 32 ( Informazioni richieste nei messaggi di pericolo ), specificando le informazioni da segnalare, tra cui posizione, numero di container persi, ecc.

Sicurezza degli apparecchi di sollevamento di bordo e degli argani di manovra delle ancore

Una nuova norma SOLAS II-1/3-13 disciplina i requisiti per l’applicazione, la progettazione e la costruzione, il funzionamento, l’ispezione, il collaudo e la manutenzione degli apparecchi di sollevamento di bordo e dei verricelli per la movimentazione delle ancore.

Due serie di linee guida correlate per gli apparecchi di sollevamento e gli argani per la movimentazione delle ancore supportano l’implementazione del nuovo regolamento SOLAS (MSC.1/Circ.1662 sulle linee guida per gli argani per la movimentazione delle ancore e MSC.1/Circ.1663 sulle linee guida per gli apparecchi di sollevamento).

Migliorare la sicurezza delle navi che utilizzano combustibile petrolifero

Le modifiche al capitolo II-2 della SOLAS mirano a impedire la fornitura di combustibile liquido non conforme ai requisiti del punto di infiammabilità della SOLAS (60°C).

Gli emendamenti aggiungono nuove definizioni e disposizioni al regolamento SOLAS II-2/4 (Probabilità di accensione), tra cui l’obbligo per le navi che trasportano combustibile liquido di ricevere, prima del rifornimento, una dichiarazione firmata e certificata dal rappresentante del fornitore di combustibile liquido attestante che il combustibile liquido fornito è conforme al regolamento SOLAS II.2/4.2.1 e al metodo di prova utilizzato per determinare il punto di infiammabilità.

Misure di sicurezza per le navi non SOLAS che operano in acque polari – Codice Polare e SOLAS

Le modifiche al Codice polare, insieme alle modifiche associate alla Convenzione SOLAS, estendono i requisiti relativi alla sicurezza della navigazione e alla pianificazione del viaggio alle navi da pesca di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 m, agli yacht da diporto di 300 GT e oltre non impiegati nel commercio e alle navi da carico di 300 GT e oltre ma inferiori a 500 GT, operanti in acque polari.

Modifiche al Codice ESP del 2011

Le nuove modifiche al Codice internazionale sul programma potenziato di ispezioni durante le ispezioni di navi portarinfuse e petroliere (Codice ESP) riguardano il ruolo di un’Amministrazione in relazione alle aziende che effettuano misurazioni dello spessore della struttura dello scafo di navi portarinfuse e petroliere ai sensi del Codice ESP del 2011, compresi gli audit di tali aziende da parte dell’Amministrazione al fine di accertare che l’azienda sia debitamente organizzata e gestita.

Inclinometri elettronici su nuove portacontainer e navi portarinfuse

Le modifiche al regolamento SOLAS V/19 impongono che le navi portacontainer e le navi portarinfuse di stazza lorda pari o superiore a 3.000 tonnellate, costruite a partire dal 1° gennaio 2026, siano dotate di un inclinometro elettronico o di altri mezzi per determinare, visualizzare e registrare il movimento di rollio della nave.

Estinzione incendi – Divieto di PFOS

Le modifiche al Capitolo II-2 della Convenzione SOLAS ( Costruzione – Protezione antincendio, Rilevazione incendi ed Estinzione incendi ), nonché al Codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (Codice HSC) del 1994 e del 2000, vietano l’uso o lo stoccaggio di agenti estinguenti contenenti acido perfluorottano sulfonato (PFOS). Le modifiche mirano a proteggere le persone a bordo dall’esposizione a sostanze pericolose utilizzate nella lotta antincendio, nonché a ridurre al minimo l’impatto degli agenti estinguenti considerati dannosi per l’ambiente.

Il divieto si applica alle navi/imbarcazioni veloci costruite a partire dal 1° gennaio 2026; tutte le navi costruite prima del 1° gennaio 2026 dovranno conformarsi al divieto entro e non oltre la data della prima ispezione a partire dal 1° gennaio 2026.

Sicurezza antincendio per veicoli, categorie speciali e spazi ro-ro

Le modifiche al Capitolo II-2 della Convenzione SOLAS introducono nuovi requisiti per proteggere adeguatamente le navi dai rischi di incendio negli spazi riservati ai veicoli, agli spazi di categoria speciale e ai ro-ro, e nei ponti esposti destinati al trasporto di veicoli. Includono requisiti per un sistema fisso di rilevazione e allarme antincendio; un efficiente sistema di pattugliamento antincendio negli spazi di categoria speciale; e un efficace sistema di videosorveglianza negli spazi riservati ai veicoli, agli spazi di categoria speciale e ai ro-ro per il monitoraggio continuo di tali spazi, al fine di consentire la rapida identificazione di un incendio, con telecamere installate in modo da coprire l’intero spazio, a un’altezza sufficiente per vedere oltre il carico e i veicoli dopo il carico. Le relative modifiche introdotte al Codice FSS integrano gli aspetti ingegneristici e di installazione dei sistemi di protezione antincendio in tali spazi.

Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG)

Il Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) consolidato, rivisto e aggiornato, che incorpora l’emendamento 42-24, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2026.

I requisiti si applicano a tutte le navi che trasportano merci pericolose imballate.

Codice del grano

Le modifiche al Codice internazionale per il trasporto sicuro di cereali alla rinfusa (Codice dei cereali) introducono una nuova classe di condizioni di carico per compartimenti speciali.

Modifiche al Codice IGF per migliorare la sicurezza

Modifiche al Codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (Codice IGF), adottate in occasione dell’MSC 108. Mirano a migliorare la sicurezza regolamentando una serie di questioni, come i pozzi di aspirazione delle pompe, lo scarico delle valvole di sicurezza, i locali di preparazione del carburante, la protezione antincendio strutturale e le zone pericolose.

Applicazione di acciaio austenitico ad alto tenore di manganese per servizio criogenico

Le modifiche al Codice internazionale per la costruzione e l’equipaggiamento delle navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa (Codice IGC) e al Codice IGF, adottate in occasione della MSC 106, riguardano l’applicazione dell’acciaio austenitico ad alto tenore di manganese per il servizio criogenico.

Codice per apparecchi salvavita (LSA)

Le modifiche introdotte al Codice LSA prevedono nuovi requisiti in materia di ventilazione per le scialuppe di salvataggio completamente chiuse (installate a partire dal 1° gennaio 2029).