In data 19.9.2025, con il deposito da parte del Marocco e della Sierra Leone degli strumenti di ratifica del terzo Accordo attuativo della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), sulla Conservazione e l’Uso sostenibile della Diversità Biologica Marina delle aree al di fuori della Giurisdizione Nazionale, è stato raggiunto il traguardo delle 60 ratifiche necessarie per la sua entrata in vigore.
I primi commenti degli osservatori e degli studiosi, esaltano questo risultato, giunto al culmine di anni di impegno diplomatico globale, da parte dei Governi e degli stakeholders, come ribadito anche dal Segretario Generale ONU Antonio Guterres, che ha accolto tale risultato, definendo “un successo storico per gli oceani ed il multilateralismo”; anche Rebecca Hubbard, direttrice della Hight Seas Alliance, vale a dire una delle organizzazioni internazionali composta da Paesi ed enti non governativi che più si è battuta per tale obiettivo, ha espresso la propria soddisfazione in tal senso.
Il Trattato viene considerato dai suoi sostenitori un potente esempio di cooperazione tra Stati e costituisce il primo accordo internazionale vincolante a salvaguardia della vita marina nell’Alto Mare, vale a dire i due terzi degli spazi marini del pianeta al di fuori delle acque territoriali.
Adottata nel Giugno 2023, dopo quasi due decenni di negoziati e discussioni, la Convenzione, nota anche come il Trattato sull’Alto Mare, è stata aperta alla firma il 20 Settembre 2023 e, ad oggi, è stata sottoscritta da 145 Paesi, oltre alle 63 ratifiche e diventerà legalmente vincolante dal 17 Gennaio 2026.
- Elementi essenziali del Trattato
Il Trattato sull’alto mare (di seguito BBNJ), anche formalmente noto come Accordo sul diritto del mare relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ), è stato concluso il 4 marzo 2023 a New York e adottato dai membri delle Nazioni Unite il 19 giugno 2023, dopo 20 anni di negoziati.
L’alto mare comprende la zona marittima situata al di là delle giurisdizioni nazionali degli Stati, 200 miglia nautiche dalla linea di base; corrisponde a circa il 64 % della superficie oceanica ed a circa il 95 % del volume degli oceani.
Si tratta del terzo Accordo applicativo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (in vigore dal 1994) che ha l’obiettivo di colmare le lacune e di implementare gli obblighi in materia di protezione dell’ambiente marino, già previsti da tale Convenzione, così come raccomandato dall’Assemblea Generale ONU con la Risoluzione 72/249 del 24 dicembre 2017.
In particolare, il Trattato si pone l’obiettivo di promuovere una maggiore conservazione della biodiversità in alto mare, nonché l’equità e la giustizia oceanica attraverso le sue disposizioni in materia di finanziamento, sviluppo delle capacità, trasferimento di tecnologia, accesso equo e condivisione delle risorse genetiche marine; garantirà, inoltre, il riconoscimento degli interessi e del contributo delle popolazioni indigene e delle comunità locali.
L’Accordo è finalizzato a disciplinare la governance degli oceani (tenuto anche conto che la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982 ha una portata di natura generale e già prevedeva la necessità di futuri accordi per darne piena attuazione), in particolare fornendo un meccanismo per individuare, istituire e gestire aree marine protette, senza tuttavia compromettere il ruolo esercitato dalle organizzazioni competenti.
Il nuovo trattato consentirà, difatti, di istituire su larga scala aree marine protette in alto mare, necessarie anche per rispettare l’impegno mondiale assunto nel dicembre 2022 dall’Accordo sul quadro globale di Kunming-Montréal al fine di proteggere almeno il 30% degli oceani entro il 2030. Per la prima volta, il trattato imporrà anche una valutazione dell’impatto delle attività economiche sulla biodiversità in alto mare. La partecipazione dei paesi in via di sviluppo al nuovo trattato e alla sua attuazione sarà sostenuta mediante una forte componente di sviluppo di capacità e trasferimento di tecnologie marine, finanziata da varie fonti pubbliche e private e da un meccanismo equo per la condivisione dei potenziali benefici delle risorse genetiche marine.
In estrema sintesi, gli elementi essenziali dell’Accordo sono cinque e riguardano:
- L’accesso e l’utilizzo delle Risorse Marine Genetiche (Marine Genetic Resources – MGR)
- L’istituzione di strumenti di gestione area-specifici, incluse le Aree Marine Protette (Area Based Management Tools – ABMT)
- Obblighi e procedure per le valutazioni d’impatto ambientale di attività umane nell’alto mare (Environmental Impact Assessment – EIA)
- Lo sviluppo di competenze e il trasferimento di tecnologia marina (Capacity Building and Transfer of Marine Technology – CBTMT)
- Questioni generali e trasversali, tra cui, ma non solo, l’organizzazione degli organi istituzionali quali la Conferenza delle Parti, il Segretariato e il Comitato Tecnico-Scientifico, e la definizione dei meccanismi di finanziamento.
- Aspetti positivi dell’Accordo
1. Come evidenziato anche nel Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento Europeo ai fini della sottoscrizione del Trattato, l’elemento a maggiore supporto ai fini della sua entrata in vigore, è costituito dalla grave crisi climatica e della biodiversità, confermata da numerosi studi scientifici.
La crisi della biodiversità e quella climatica sono comunemente considerate interconnesse oltre che intrinsecamente globali e transfrontaliere, a partire dal carattere diffuso delle loro cause di fondo fino agli impatti transnazionali che provocano. Appare, quindi, necessario un quadro internazionale per governare e gestire in modo sostenibile quello che è un bene comune globale ed il BBNJ costituisce il primo strumento normativo diretto a stabilire regole vincolanti in un’area – l’alto mare -, posta al di fuori delle giurisdizioni nazionali che subisce, più di ogni altra zona, l’assenza di ogni forma di controllo.
2. Il Trattato contribuirà a conseguire l’obiettivo 30×30 del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità (mettere sotto protezione almeno il 30 % degli oceani entro il 2030) fornendo norme e processi chiari per la creazione di aree marine protette in alto mare. È, inoltre, comunemente ritenuto indispensabile migliorare la gestione delle attività umane responsabili del deterioramento dello stato di salute degli oceani, quali lo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche e il trasporto marittimo. In tale contesto, si sta altresì diffondendo un approccio precauzionale verso le industrie emergenti come la geoingegneria marina e i potenziali rischi dell’estrazione mineraria in alto mare.
Le nuove disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) all’interno del trattato aumentano notevolmente la trasparenza delle attività, offrendo un quadro strategico per rafforzare la valutazione e la regolamentazione delle attività attuali e future allo scopo di mitigare gli effetti negativi significativi e in tal modo proteggere l’ambiente marino.
3. L’equità (così come il multilateralismo) è un principio generale che caratterizza il Trattato BBNJ, che attribuisce ai paesi in via di sviluppo un ruolo molto più incisivo nel processo decisionale e di attuazione dell’accordo, sviluppando le capacità di ricerca e sviluppo di tali paesi mediante le sue disposizioni in materia di trasferimento di tecnologia marina. L’obiettivo dichiarato è quello di contribuire a correggere le disuguaglianze, promuovendo l’equa ripartizione tra le parti interessate dei benefici, monetari e non, derivanti dalle risorse genetiche in alto mare che hanno un alto potenziale di redditività, anche attraverso lo sviluppo di un fondo speciale per l’attuazione.
- Aspetti negativi dell’Accordo
I critici di tale Trattato hanno evidenziato diversi elementi negativi di tale accordo che possono così sinteticamente riassumersi:
1. Con il pretesto della protezione della biodiversità, il trattato internazionale per la protezione dell’alto mare e della biodiversità marina mirerebbe principalmente a organizzare lo sfruttamento delle risorse marine in un’area priva di sovranità.
2. La questione dell’attribuzione delle entrate derivanti dalle risorse genetiche marine (MGM) non è stata affrontata, lasciando un ampio margine di discrezionalità ai negoziati sulla gestione delle zone marine protette; non è stato, inoltre, definito lo status giuridico delle risorse genetiche marine, come definite all’art. 1, paragrafo 8 del Trattato, le quali, considerata l’adattabilità di molti organismi a sopravvivere alle condizioni estreme esistenti nell’Area, sono ritenute di estrema utilità per il progresso scientifico e per i prodotti commerciali.
3. Non è stata affrontata la questione etica posta dai brevetti sugli organismi viventi, sebbene gli Stati abbiano posizioni diverse al riguardo; né è stata espressamente regolamentata quella relativa allo sfruttamento economico che ne deriverebbe (tale problematica riguarda essenzialmente i settori farmaceutici, medico e cosmetico), con i Paesi in via di sviluppo che aspirano a riconoscimenti, non solo di natura economica.
4. Nel testo approvato, è prevista la creazione di un complesso sistema decisionale finalizzato a creare aree marine di gestione sostenibile o anche aree di sola protezione nelle zone di mare oltre la giurisdizione nazionale; tale meccanismo decisionale dovrà, in ogni caso, tenere conto e rispettare le misure gestionali e protettive già previste da altre organizzazioni internazionali, regionali o settoriali nelle aree in discussione, dagli oceani Atlantico e Pacifico fino all’Artico, ai mari dell’Antartide e a mari semichiusi come il Mediterraneo.
5. La parte finanziaria potrebbe presentare problemi in ordine all’effettiva attuazione del Trattato: ciò in quanto la BBNJ non prevede un sistema di finanziamento prima della sua entrata in vigore; mentre, nel periodo successivo, il meccanismo esiste, ma necessità di ulteriori atti che rendano operativo il fondo speciale stabilito dall’articolo 52 (norma che dispone che tale fondo sarà finanziato da: i) un contributo annuale dei Paesi sviluppati; ii) pagamenti derivanti dalla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla utilizzazione delle risorse marine genetiche e delle informazioni sulle relative sequenze digitali; iii) contributi annuali di enti privati a titolo volontario).
Attualmente, ai fini della ratifica e della fase preliminare di implementazione, sono stati effettuati finanziamenti dall’UE (Euro 40 milioni), dal Global Environment Facility (730.000,00 dollari USA), Enti filantropici, ad esempio Bloomberg Philantropies, Bezos Earth Fund, etc. (10.000,00 dollari USA).
6. Il Trattato, frutto di un lungo compromesso tra Stati aventi interessi contrastanti, non ha affrontato altri aspetti di estrema importanza, come lo status giuridico delle Risorse Marine Genetiche; ha limitato il suo ambito di applicazione, ad esempio, escludendo le attività e le violazioni correnti e, in alcuni settori, come la pesca, la sua efficacia potrebbe essere pregiudicata dalle difficoltà di coordinamento e dalla inadeguatezza delle risorse finanziarie, con altri accordi ed istituzioni regionali.
- Situazione delle ratifiche e soggetti firmatari
L’Italia ha partecipato attivamente al negoziato ed è tra i maggiori sostenitori dell’Accordo BBNJ quale strumento di rafforzamento della governance dell’alto mare e contributo all’implementazione di obiettivi ambiziosi internazionali quali il target sulla conservazione del 30% dell’Oceano mondiale entro il 2030 (30by30) adottato alla COP15 della Convenzione sulla Biodiversità nell’ambito del Quadro Globale sulla Biodiversità post 2030 (GBF) lo scorso dicembre 2022.
Anche l’Unione Europea ha ratificato l’Accordo.
Le attuali tensioni geopolitiche ed il mutato contesto internazionale rendono poco probabile l’adesione degli USA (che non ha già aderito alla Convenzione di Montego Bay e si sta ritirando dagli accordi di cooperazione in materia climatica), della Russia (non particolarmente interessata ad accordi di cooperazione internazionale su questioni marine) e della Cina (alla luce delle politiche adottate nel mare del sud della Cina).
La III° Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano tenuta a Nizza dal 9 al 13 Giugno 2025, è stata determinante nel dare un impulso alla ratifica dell’Accordo che ha visto nel 2025 una forte accelerazione. Difatti, nel corso degli ultimi quattro mesi, hanno aderito 29 Stati alla suddetta Convenzione, mediante emanazione dei relativi strumenti di ratifica; in particolare (tra parentesi, la data della ratifica/accettazione): Albania 9.6.2025; Bahamas 9.6.2025; Belgio 9.6.2025; Costa Rica 22.5.2025; Costa d’Avorio 9.6.2025; Croazia 9.6.2025; Cipro 28.5.2025; Danimarca 9.6.2025; Dominica 9.6.2025; Unione Europea 28.5.2025; Fiji 9.6.2025; Finlandia 28.5.2025; Grecia 9.6.2025; Guinea – Bissau 28.5.2025; Indonesia 10.6.2025; Giamaica 9.6.2025; Giordania 9.6.2025; Lettonia 28.5.2025; Liberia 9.6.2025; Malta 9.6.2025; Mauritania 9.6.2025; Norvegia 4.6.2025; Portogallo 28.5.2025; Romania 4.6.2025; Slovenia 28.5.2025; Solomon Islands 9.6.2025; Tuvalu 9.6.2025; Vanuatu 9.6.2025; Vietnam 9.6.2025.
Come evidenziato, l’Accordo per essere obbligatorio necessitava di 60 atti di formale accettazione (entro il 20.9.2025) entrando in vigore 120 giorni dopo la data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica.
Nello stesso periodo, il Trattato è stato sottoscritto da 18 Stati (Andorra 9.6.2025, Armenia 9.6.2025, Burundi 9.6.2025, Cambogia 9.6.2025, Camerun 2.5.2025, Comoros 2.6.2025, Gibbuti 9.5.025, Guinea Equatoriale 9.6.2025, Guinea 9.6.2025, Guinea Bissau 9.6.2025, Giordania 9.6.2025, Libano 9.6.2025, Lesoto 9.6.2025, Montenegro 10.6.2025, Niue 9.6.2025, Macedonia del Nord 9.6.2025, Papua Nuova Guinea 9.6.2025, Perù 9.6.2025, Senegal 10.6.2025, Serbia 9.6.2025, Sud Africa 9.6.2025, St. Kitts e Nevis 9.6.2025, Yemen 9.6.2025) per un totale attuale complessivo di 136 che all’inizio dell’estate avevano manifestato l’intenzione di ratificare la Convenzione.
Alla data del 31.8.2025 gli Stati che avevano aderito al III Accordo Attuativo della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) sono incrementati a 55, mentre gli Stati sottoscrittori sono attualmente 141.
Nel rush finale per giungere all’entrata in vigore, gli ultimi Paesi che hanno firmato o ratificato il Trattato, sono stati Capo Verde (27.8.2025), Kyrgyzstan (17.7.2025), Pakistan (21.7.2025), Lussemburgo (29.7.2025), Congo (5.8.2025), St. Kitts and Nevis (29.8.2025), Republic of Moldova (26.8.2025), Ucraina (29.8.2025).
La Commissione preparatoria della BBNJ, la cui seconda sessione di lavori si è conclusa il 29.8.2025 (la III è prevista dal 23.3.2026 al 2.4.2026) ha evidenziato come tali ultime adesioni hanno rappresentato un forte ed incoraggiante segnale per la sua definitiva entrata in vigore, tanto che tale organo si sta già dedicando a tutta l’attività necessaria, da un punto di vista operativo (finanziario, organizzativo, etc.) ai fini della sua attuazione.
- Conclusioni
Alla base delle valutazioni che hanno indotto i firmatari dell’Accordo sulla Conservazione dell’Uso Sostenibile della Diversità Biologica Marina al di fuori della Giurisdizione Nazionale, vi sono:
- L’adesione al Trattato sarebbe coerente con la sottoscrizione della Convenzione di Montego Bay consente di esercitare i diritti ivi previsti e di manifestare il proprio ruolo sovrano nell’ambito delle politiche del mare.
- Il tema della crisi climatica e della biodiversità costituisce un problema collettivo dell’intera comunità internazionale ed ogni Stato è tenuto a dare il suo contributo aderendo all’Accordo diretto ad affrontare tale questione.
- La cooperazione che verrebbe instaurata a livello internazionale rispetto alle aree non soggette a giurisdizione nazionale, costituirebbe un utile precedente rispetto ai diritti degli Stati esercitabili nell’Alto Mare derivanti da una appropriata governance internazionale diretta ad una equa ripartizione dei relativi benefici ed alla applicazione del principio di Patrimonio Comune dell’Umanità; tanto più in considerazione per gli Stati privi di uno sbocco sul mare e, quindi, di aree marine soggette alla propria giurisdizione nazionale. Come è noto, difatti, la Convenzione prevede espressamente il diritto, anche a favore degli Stati senza litorale, di usufruire, come previsto dall’art. 137 della Convenzione, delle risorse derivanti dalla c.d. Area (fondali marini oltre la Zona Economica Esclusiva), a beneficio di tutti gli Stati, in applicazione dell’art. 136, ove viene giustappunto affermato il principio di Patrimonio Comune dell’Umanità.
E’ opportuno, infine, segnalare, che alcuni Stati firmatari, hanno accompagnato la loro adesione, da dichiarazioni (ai sensi degli artt. 70 e 71 del BBNJ) dirette a specificare la portata applicativa del Trattato nei loro confronti: ad esempio, rispetto ad altre Convenzioni cui il Paese ha aderito (Cile), o a vincolare la sua applicazione alla conformità ai propri principi costituzionali o di natura eccettuativa rispetto al sistema di risoluzione delle controversie (Francia), o di natura limitativa, ad esempio, rispetto all’uso ed alle informazioni aventi per oggetto Risorse Marine Genetiche raccolte o generate prima della sua entrata in vigore (Corea del Sud)
In tale contesto, i Paesi aderenti potranno concorrere nella composizione e partecipazione dei relativi organi istituzionali e concorrere alla ripartizione delle risorse secondo le modalità previste dall’articolo 14 del Trattato.
- In caso di mancata applicazione dell’Accordo, le aree (e le relative risorse) sarebbero utilizzate unicamente dagli Stati che ne avrebbero le competenze tecniche ed i mezzi finanziari; inoltre, un’area estremamente vasta (corrispondente ai due terzi degli oceani ed alla metà della superficie terrestre) e divenuta con le nuove tecnologie più facilmente accessibile, sarebbe priva di controllo e soggette ad attività umane non regolamentate (overfishing, sfruttamento risorse minerarie, bioprospecting ed altro).
- Per quanto attiene agli oneri finanziari a carico dei Paesi aderenti, l’articolo 52 dispone che ogni parte dovrà fornire risorse rispetto alle attività designate per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo, nell’ambito delle sue capacità e tenendo conto delle sue politiche nazionali, priorità, piani e programmi; il testo della norma fa presumere, quindi, una sorta di concertazione con lo Stato aderente in ordine agli impegni finanziari che quest’ultimo dovrà sostenere.
La strada per la sua concreta attuazione è ancora lunga, ma il primo decisivo passo è stato fatto.

Avv. Marco Machetta
Avvocato esperto in diritto internazionale, diritto marittimo e commerciale. Ha collaborato con il Prof. Umberto Leanza, partecipando alle attività di studio e di ricerca della cattedra di diritto internazionale della Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in particolare in materia di Diritto Internazionale del Mare, di regime giuridico dei satelliti e dell’orbita geostazionaria e sul regime giuridico dell’Antartide. Ha partecipato, in più occasioni, per conto del Ministero degli Affari Esteri, in qualità di esperto giuridico, ai lavori della Commissioni O.N.U. Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law); è stato, altresì, membro della delegazione italiana ai lavori della Hague Conference on Private International Law.



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