La Commissione Europea, con decisione del 19 marzo 2014, ha istituito un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, di pesce spada nel Mediterraneo e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale.
Tale decisione trova spiegazione nella necessità di armonizzare le procedure di controllo e ispezione e di garantire l’efficacia dei piani pluriennali e delle misure di gestione per tali stock e per le attività di pesca ivi afferenti.
Il programma – che si applica fino al 15 marzo 2018 in paesi come la Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna – riguarda in particolare le seguenti attività:
- Attività di pesca e inerenti alla pesca, compresi l’allevamento, la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca;
- La pesca sportiva e ricreativa;
- Importazione ed esportazione dei prodotti da pesca.
Il programma garantisce l’attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili agli stock sulla base di una strategia di gestione del rischio. Tale strategia implica l’identificazione, la descrizione e l’assegnazione di strumenti di controllo e mezzi d’ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché il raggiungimento di parametri di riferimento.
Gli stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alle aree interessate sulla base di una serie di procedure e parametri indicati negli allegati alla decisione.
Inoltre, ciascun Stato membro comunica alla Commissione e all’EFCA le seguenti informazioni:
- l’identificazione, la data e il tipo di ciascuna operazione di controllo o di ispezione effettuata;
- l’identificazione di ciascun peschereccio (numero del registro della flotta dell’Unione), tonnara, veicolo o operatore (nome della società) soggetto a un controllo o a un’ispezione;
- se del caso, il tipo di attrezzo ispezionato,
- caso in cui siano state constatate una o più infrazioni: il tipo o i tipi di infrazione constatati;lo stato di avanzamento del procedimento relativo alle infrazioni (ad esempio, indagine in corso, caso pendente, appello), e la sanzione o le sanzioni comminate in caso di infrazione: entità delle ammende, valore del pesce o dell’attrezzo confiscato, punti assegnati a norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento d’esecuzione (UE) n. 404/2011 o ogni altro tipo di sanzione.
Per le attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, tali informazioni sono trasmesse alla Commissione e all’EFCA il 15 settembre e sono aggiornate il 31 gennaio dell’anno successivo.
Per le attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mare Adriatico settentrionale, tali informazioni sono trasmesse alla Commissione e all’EFCA il 15 aprile e sono aggiornate il 31 gennaio dell’anno successivo.
Infine, ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all’EFCA, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno civile in questione, una relazione di valutazione relativa all’efficacia delle attività di controllo ed ispezione svolte nell’ambito del programma.
L’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del programma specifico di controllo ed ispezione nonché il suo impatto generale sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci, delle tonnare e degli altri operatori è valutata dal Comitato per la pesca che si riunirà una volta l’anno su iniziativa della Commissione.