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Concessioni portuali: pubblicate le linee guida

Verifiche annuali, possibilità di proroga o di sospensione, durata della concessione commisurata agli investimenti previsti dal Piano Economico-Finanziario sulla base di format elaborati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti

Del 27 Aprile 2023

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato le linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del MIT di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202.

Le linee guida, si legge dal testo, sono state elaborate considerando prioritario l’obiettivo di garantire la più ampia concorrenza tra gli operatori economici partecipanti alle procedure indette dalle AdSP (Autorità di Sistema Portuale), la piena aderenza di tali procedure ai principi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, l’efficenza e l’efficacia della gestione delle aree e banchine oggetto di concessione in coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore e gli obiettivi di transizione ecologica ed ambientale, le più ampie condizioni di accesso al terminal portuale e al mercato delle operazioni portuali per gli utenti e gli operatori interessati.

REQUISITI

Le aree demaniali e le banchine vengono assegnate agli operatori economici privati al fine di permettere loro di svolgere le operazioni portuali e i servizi portuali. Entrambi vengono autorizzati dall’AdSP previa verifica del possesso di specifici requisiti da parte del richiedente come: idoneità personale e professionale all’esercizio delle attività portuali consistente nell’aver assolto l’obbligo scolastico ed attestata da idonea documentazione in ordine all’attività svolta almeno negli ultimi tre anni; iscrizione al registro degli esercenti di commercio presso la camera di commercio ovvero nel registro delle società presso il tribunale civile, in caso di società; capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili, macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari; capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche; capacità finanziaria; presentazione di un programma operativo non inferiore ad un anno; organigramma dei dipendenti; presentazione di un contratto assicurativo.

CONSULTAZIONI PRELIMINARI

Prima dell’avvio della procedura per il rilascio delle concessioni le AdSP possono svolgere consultazioni di mercato coinvolgendo anche le imprese potenzialmente interessate.

La consultazione preliminare ha l’obiettivo di verificare il potenziale interesse del mercato al rilascio della concessione alla luce dei piani di valorizzazione dell’area demaniale oggetto della concessione e, più in generale degli obiettivi di produttività del porto. Tali consultazioni, da un lato garantiscono l’acquisizione di informazioni utili alla definizione dell’oggetto e delle regole della procedura di evidenza pubblica e, dall’altro, hanno l’effetto di preallertare le imprese attive sul mercato dell’imminente indizione di una procedura per il rilascio della concessione, nell’ottica di assicurare la più ampia partecipazione alla gara.

Inoltre l’accesso alle informazioni acquisito e/o fornite dalla AdSP nell’ambito della consultazione deve essere garantito a tutti i partecipanti alla procedura di selezione in egual misura. In nessun caso l’accesso a tali informazioni può arrecare un vantaggio ingiustificato ad una o più imprese potenziali partecipanti alla procedura.

DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO

Nei bandi o negli avvisi sono definite le dimensioni e i criteri che le AdSP adottano al fine di definire i punteggi e le relative ponderazioni utili alla valutazione delle domande.

Le AdSP, laddove ritenuto necessario, possono definire i criteri di ulteriore dettaglio correlati agli obiettivi di efficacia ed efficienza individuati, distinguendo i parametri di tipo tecnico-qualitativo da quelli di natura esclusivamente economica.

I sistemi di attribuzione dei punteggi sono definiti nel rispetto dei principi generali di trasparenza della procedura di affidamento, proporzionalità ed economicità rispetto all’oggetto della gara, parità di trattamento e non discriminazione a beneficio di tutti gli operatori potenzialmente interessati.

La definizione dei criteri e dei sistemi di attribuzione dei punteggi, inoltre, deve valorizzare adeguatamente il livello di innovazione tecnologica del progetto, nonché il suo grado di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è commisurata agli investimenti previsti dal Piano Economico-Finanziario predisposto dal concessionario sulla base di format elaborati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) in funzione delle tipologie di infrastrutture, della durata e delle caratteristiche delle classi di investimento, tenuto conto del livello di infrastrutturazione delle aree e banchine ai sensi dell’art. 178 del codice dei contratti.

Prima dell’indizione della procedura ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione l’AdSP invia lo schema di PEF all’ART che può esprimersi nei termini e con le modalità previste dall’articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 201 1 n. 214.

Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, I’ART può rilasciare pareri in merito alle procedure di affidamento e ai procedimenti di rilascio delle concessioni, anche su richiesta delle AdSP, e proporre l’eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca degli atti di concessione. I bandi e gli avvisi di cui all’art. 2, comma 3, del Regolamento, nonché il PEF, i provvedimenti di rilascio delle concessioni e i successivi atti di modifica e/o integrazione o proroga delle stesse sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione SID il Portale del Mare.

VERIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il PEF presentato dall’impresa per il rilascio della concessione è oggetto di verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi inerenti agli investimenti, dei livelli di traffico ed occupazionali dichiarati in sede di affidamento.

Le AdSP richiedono, entro il 31 maggio di ogni anno, la trasmissione della documentazione necessaria per le verifiche dello stato di attuazione dei programmi operativi proposti nel Piano e per analizzare l’andamento della gestione e la relativa coerenza con quanto previsto dalla concessione.

La valutazione dovrà tener conto di:

  • andamento dei traffici ammessi;
  • dati di bilancio con 1) diversificazione del fatturato per l’esercizio dell’attività oggetto della concessione rispetto alle altre eventualmente svolte dall’impresa; 2) dichiarazione dei valori della produzione, con distinta indicazione delle diverse voci di costo per l’acquisizione di servizi, intesi come prestazioni di opera e di personale;
  •  elenco degli investimenti, sia infrastrutturali che per acquisto di mezzi d’opera, autorizzati e previsti nel Piano
  • andamento del piano occupazionale presentato in sede di Piano, con indicazione del personale impiegato, delle relative forme contrattuali e delle spese per le esternalizzazioni di servizi a qualunque titolo acquisito.

I programmi operativi sono valutati sotto il profilo dei risultati quantitativi e qualitativi raggiunti dai traffici, dalle previsioni del piano occupazionale e delle previsioni di investimento in infrastrutture e dotazioni strumentali e di ogni altro elemento rilevante, rispetto alle previsioni indicate nei documenti contenuti nel piano stesso e presentati al momento della richiesta di concessione, tenuto conto di eventuali periodi negativi dei mercati.

REVOCA TOTALE O PARZIALE

Eventuali scostamenti significativi negativi accertati rispetto agli obiettivi previsti, in termini di quantità di traffico, di dotazione organica, di investimento infrastrutturale e di impianti strumentali, costituiscono elementi per l’avvio del procedimento per l’eventuale revoca, totale o parziale, della autorizzazione e della concessione.

ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE

L’eventuale estensione della durata della concessione, potrà essere consentita solo per concessioni superiori a dieci anni. Nel caso in cui l’istanza di proroga riguardi una concessione o un affidamento di durata superiore a dieci, l’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti ), si esprime entro trenta giorni dalla data di notifica, con parere vincolante circa la coerenza di detta istanza con il PEF collegato alla concessione o all’affidamento in oggetto.

Nel caso in cui l’istanza di proroga riguardi una concessione di durata superiore a quaranta anni ovvero tale soglia sia superata per effetto dell’eventuale proroga, l’AdSP richiede al MIT un parere preventivo circa la coerenza dell’istanza con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Il Ministero si pronuncia entro venti giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

VERIFICA ANNUALE

Le AdSP devono svolgere la verifica annuale sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate.