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Export delle unità da diporto: risolta la problematica della certificazione dell’uscita dalle acque nazionali

Con la circolare n. 14/D del 12/05/16 la Direzione centrale legislazione e procedure doganali ha fornito chiarimenti in merito alle prove valide ai fini dell’accertamento dell’uscita dalle acque territoriali italiane (UE) delle unità da diporto nuove costruite in esenzione dai diritti doganali e dall’imposta sul valore aggiunto, destinate all’esportazione in quanto acquistate da clienti extra UE.

Dal 2012, infatti, con le modifiche normative introdotte al Testo Unico delle Leggi doganali (art. 36, comma 4, DPR n.43/73), si era reso necessario dimostrare, ai fini della legittimazione del beneficio della non imponibilità IVA all’esportazione, l’uscita dal territorio doganale mediante la prova del raggiungimento di un porto extra UE e la produzione della correlata documentazione.

Tale prassi imponeva ai costruttori italiani di doversi fare carico degli extra costi, talora molto rilevanti, di viaggio, rifornimento ed equipaggio, e lasciava in capo al cantiere il rischio di dover versare le imposte dovute qualora il comandante o l’armatore avessero deciso di non onorare l’impegno a fornire le suddette attestazioni.

Per risolvere la problematica, l’Amministrazione centrale delle Dogane ha individuato procedure più snelle, compatibili con il quadro giuridico di riferimento, che delineano diverse modalità di accertamento.

Con la predetta circolare è stato infatti chiarito che l’uscita dal territorio doganale potrà essere provata, oltre che dal raggiungimento di un porto extra UE, anche tramite la dichiarazione resa dall’armatore/comandante della nave accompagnata dall’attestazione del superamento del confine delle acque nazionali (uscita dalle 12 miglia) effettuata tramite dispositivo AIS.

 

La circolare dell’Agenzia delle Dogane diffusa oggi da UCINA:

20160512 – Circ. n.14D – Prot. n.52100 – Esportazione unita da diporto – Prova di uscita