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Sostegno di Federlogistica alle nuove norme sui tempi di attesa dei mezzi pesanti

Tempi di attesa

Supportare il governo e l’intera filiera logistica a partire dall’autotrasporto per l’applicazione di una norma chiara e univoca sui tempi di attesa dei mezzi pesanti. Tempi dai quali dipendono ritardi, disservizi, perdita di competitività e gravi danni economici per le aziende del settore.

Federlogistica-Conftrasporto scende in campo per voce del suo Presidente nazionale, Davide Falteri, invitando tutti i suoi associati e gli operatori del comparto logistico ad accettare e applicare integralmente la norma, riconoscendone la natura inderogabile; rivedere quindi contratti di trasporto per adeguarli ai nuovi parametri normativi; ridurre e ottimizzare effettivamente i tempi di carico e scarico nei propri stabilimenti e hub operativi, contribuendo concretamente alla modernizzazione e all’efficienza della filiera, come voluto dal legislatore, oltre che per non incorrere in extra costi diventati particolarmente onerosi e non compresi nei piani economici e finanziari delle aziende.

“Le modifiche introdotte dalla Legge 105/2025 – sottolinea Falteri – rappresentano una tutela imprescindibile per la regolarità, la sicurezza professionale e la sostenibilità economica delle imprese di autotrasporto. Troppo spesso i vettori sono stati costretti ad accettare condizioni operative estreme e tempi di attesa incompatibili con un sistema efficiente e competitivo. La norma impone finalmente un principio di equità e responsabilità lungo tutta la filiera”.

Le nuove disposizioni inderogabili in materia di tempi di attesa e di carico/scarico – Art. 6-bis D.Lgs. 286/2005 come modificato dalla L. 105/2025 – prevedono, secondo l’interpretazione ministeriale, che:

  • Il comma 1 disciplina la franchigia relativa ai tempi di attesa prima dell’inizio delle operazioni di carico o scarico. Il periodo decorre dal momento dell’arrivo del mezzo e termina con l’avvio effettivo delle operazioni. Se l’attesa supera i 90 minuti, il vettore ha diritto imperativo a un indennizzo di 100 €/ora o frazione, da imputarsi al soggetto responsabile del ritardo.
  • Il comma 3 disciplina invece l’indennizzo per il superamento dei tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico/scarico indicati nel contratto di trasporto scritto sottoscritto tra le parti. Anche in tale ipotesi il vettore ha diritto imperativo a un indennizzo di 100 €/ora o frazione.

Si tratta pertanto di due misurazioni distinte e autonome, riferite rispettivamente alla fase di attesa e a quella di esecuzione, ciascuna con criteri e franchigie differenti ma inderogabili nei loro importi.