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Regione Sardegna : il Presidente Solinas – Albergo Nautico Diffuso

‘L’Albergo nautico diffuso valorizza un settore importante e trainante per l’economia e l’occupazione in Sardegna" ha dichiarato il Presidente Solinas

Del 3 Dicembre 2022

“Con l’introduzione di una nuova tipologia di struttura ricettiva, l’albergo nautico diffuso, la Regione valorizza ulteriormente un settore importante e trainante per l’economia e l’occupazione, che rappresenta anche una componente di prestigio della filiera del turismo isolano. Una novità assoluta in campo nazionale che permette al turista di coniugare il soggiorno nell’unità da diporto con la possibilità di utilizzare lo stesso mezzo per brevi navigazioni”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando l’approvazione della delibera, presentata dall’assessore del Turismo, di concerto con l’Assessore degli Enti locali, che stabilisce le direttive di attuazione scaturite dal riconoscimento della tipologia della struttura dell’extra alberghiero. Le direttive saranno trasmesse al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della Commissione competente.
“E’ un elemento di novità – ha sottolineato l’assessore del Turismo, Gianni Chessa – che ha recepito il bisogno di un numero sempre maggiore di turisti, che oltre a fruire di un luogo di soggiorno caratteristico, come un’unità da diporto, non volessero limitarsi all’ormeggio, ma avere anche la possibilità di spostarsi per brevi escursioni. La proposta ha avuto anche il consenso delle organizzazioni degli imprenditori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale e punta a far crescere il turismo nautico in Sardegna. Si tratta di una struttura ricettiva extralberghiera del tutto peculiare in quanto consente il contestuale utilizzo dell’unità da diporto, sia in modo statico che dinamico”.
“Le direttive per disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi sono indispensabili per dare piena attuazione al riconoscimento dell’albergo nautico diffuso. In particolare quelli relativi alle caratteristiche, ai requisiti, alle modalità strutturali e di esercizio delle strutture per l’apertura e la gestione, alla procedura e ai criteri e ai requisiti di classificazione”, ha concluso l’Assessore del Turismo.

Con la Legge regionale 21 giugno 2021, n. 13
“Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017” e il successivo “Allegato alla Delib.G.R. n. 32/55 del 25.10.2022” , nelle “Direttive di attuazione” si evidenziano gli articoli 2 e 3 .

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Art. 2 (Definizioni).

1. Agli effetti delle presenti Direttive di attuazione si intende:

a) per “albergo nautico diffuso” la struttura ricettiva composta da un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e da unità da diporto di cui alla successiva lett. e) attrezzate per la navigazione, la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio della stessa unità produttiva, prevista dall’art. 16, comma 3 bis, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16;

b) per “Legge” la legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo);
c) per “Codice della Navigazione” il Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327, aggiornato al Decreto Legislativo 22 aprile 2020, n.37 e ss.mm.ii.;

d) per “Codice della Nautica da diporto” il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.;

e) per “unità da diporto”, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. f) e g) del Codice della Nautica, si intende ogni “imbarcazione da diporto” con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri ovvero ogni “natante da diporto” di lunghezza uguale o inferiore a 10 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, iscritta all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e oggetto esclusivamente di contratti di locazione a fini commerciali. L’utilizzo a fini commerciali tramite contratto di locazione deve risultare annotato nell’ATCN e riportato sulla “licenza di navigazione”;

f) per “gestore”, l’impresa che abbia legittimamente e a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità e che abbia effettuato la dichiarazione di armatore di cui all’art. 24 bis del “Codice della Nautica da diporto”.

Qualora le unità da diporto utilizzate per l’esercizio dell’attività di albergo nautico diffuso, come declinata alla precedente lettera a), facciano capo a più imprese differenti, l’attività di albergo nautico diffuso può essere svolta in forma congiunta di consorzio, ai sensi dell’art. 2602 del Codice civile, ovvero per il tramite dello strumento del contratto di rete, disciplinato dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione dell’albergo nautico diffuso;

g) per “locazione di unità da diporto” il contratto con il quale una delle parti, denominata locatore, si obbliga verso corrispettivo a cedere all’altra parte, denominata conduttore, il godimento della unità da diporto per un periodo di tempo determinato, così come regolato dagli artt. 42-46 del Codice della Nautica da diporto. Il contratto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme;

h) per “non occasionale” l’esercizio dell’attività, ancorché stagionale, svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2082 e ss. del Codice civile;

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i) per “navigazione notturna” la navigazione che avviene nel periodo di tempo compreso fra l’accensione dei fanali costieri ed il loro spegnimento.

l) per “linee base” il limite interno da cui va misurata la fascia di mare territoriale come definito dal DPR 816/77.

m) il “comandante dell’unità da diporto” è il cliente che, in possesso dei necessari titoli abilitativi, risponde civilmente e penalmente del comportamento della stessa unità oggetto del contratto di locazione. Gestisce e sovrintende tutte le operazioni relative alla navigazione dall’entrata e uscita dai porti, la conduzione dell’unità nella navigazione d’altura e le manovre di navigazione in qualsiasi condizione e difficoltà. Organizza le attività sull’unità ripartendo compiti e responsabilità dell’equipaggio, previene e gestisce le situazioni di emergenza a bordo relative a incendi, assistenza sanitaria, salvataggio e sopravvivenza in mare. Verifica prima della partenza che l’unità sia armata e equipaggiata in maniera idonea per intraprendere il viaggio. Utilizza i sistemi di controllo della navigazione, di segnalazione e di telecomunicazione e ottempera agli adempimenti amministrativi legati alla navigazione (ad es. gli obblighi di cui al D.lvo 8 novembre 2021, n. 197).

Art. 3 (Caratteristiche dell’albergo nautico diffuso).

1. La struttura ricettiva dell’albergo nautico diffuso si compone di:

  1. a)  una unità centralizzata dove devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria almeno ad ogni cambio di cliente;
  2. b)  un numero non inferiore a sette unità da diporto per non meno di 50 posti letto “in cabina”, specificamente e direttamente destinate a costituire i locali di alloggio dell’albergo nautico diffuso e che devono essere concesse in uso ai clienti esclusivamente con contratti di locazione. Non vengono considerati i posti letto ricavabili nella “dinette”. Le unità devono essere omologate CE o con certificato equivalente, in perfetta efficienza ed equipaggiate adeguatamente per la navigazione, complete di tutte le dotazioni di sicurezza, munite dei prescritti documenti e coperte dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

2. L’imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell’approdo dove è ubicata l’unità produttiva che offre i servizi comuni.

3. Le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti solo con contratti di locazione di durata compresa fra un minimo di 24 ore ed un massimo di quattro settimane, comprensivi di prima ed ultima notte di ormeggio e giornate di navigazione.

4. Non possono essere locate frazioni di unità da diporto ovvero singoli posti letto.

5. Il check in e il check out del soggiorno devono necessariamente avvenire presso l’unità centralizzata di cui al precedente comma 1, lett. a).

6. Non è consentita la navigazione notturna e quella oltre le 3 miglia dalle linee base delle acque territoriali delle unità da diporto costituenti albergo nautico diffuso. Il gestore è tenuto ad assicurare il controllo e il rispetto dei limiti sovraesposti attraverso il sistema di tracking.

7. Il contratto di locazione di unità da diporto deve indicare anche il nominativo di colui che è investito delle funzioni di “comandante” ai sensi e per gli effetti del precedente art. 2, comma 1, lett. m) e indicare gli estremi del suo titolo abilitativo. Se diverso dal conduttore, è necessario che il contratto di locazione sia sottoscritto anche da questi.

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