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Il Trattato sull’alto mare: incertezze e prospettive future

Gestione delle risorse marine

Introduzione

A distanza di un mese dalla entrata in vigore dell’Accordo Internazionale sulla Conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree oltre la giurisdizione nazionale (conosciuto a livello internazionale come BBNJ), adottato nel 2023 ed entrato in vigore il 19.9.2023, si possono valutare con maggiore serenità le prospettive future di quella che è stata definita come una vittoria della diplomazia e del multilateralismo.

I 75 articoli del Trattato sono dedicati alla protezione del c.d. alto mare, vale a dire le acque poste oltre le 200 miglia nautiche dalle coste (circa 370 chilometri), con l’intento di estendere la protezione degli ecosistemi marini anche a queste aree che costituiscono circa il 60% degli oceani del nostro pianeta.

Gli Stati non aderenti

Alla data del 16.10.2025 gli Stati contraenti sono 145, mentre i Paesi che hanno ratificato la Convenzione, accettandone in tal modo i conseguenti diritti e doveri secondo le proprie procedure interne, sono saliti a 75, quindici in più di quelli che erano necessari per la entrata in vigore del Trattato.

Risulta confermata la mancata adesione delle maggiori potenze mondiali (USA, Cina, Russia) alle quali si aggiungono altri Paesi di rilevanza internazionale, sia sotto il profilo economico che geopolitico.

Le ragioni di questo disinteresse ad una Convenzione di tale importanza, sono molteplici.

In primo luogo, i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione ed ancora di più quelli che non la hanno neanche sottoscritta, evidentemente non condividono, se non in mera linea di principio, un accordo diretto non solo a “gestire” gli oceani ed a disciplinare attività  dannose come l’inquinamento e le attività di pesca non sostenibili, ma anche a regolamentare l’acquisizione del patrimonio genetico di alcuni animali e vegetali, che contengono unità funzionali di ereditarietà, di valore effettivo o potenziale, di enorme interesse economico per le industrie farmaceutiche, alimentari e produttive in generale.

Come noto, il Trattato si inserisce nel contesto dell’Agenda 2030 ed in particolare dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 14 che mira a ridurre significativamente l’inquinamento marino ed a porre fine alla pesca eccessiva, ripristinando quanto prima gli stock ittici.

Peraltro, tale Accordo affronta con approccio pragmatico (non potendo impedirlo) anche il fenomeno del deep sea mining, vale a dire l’estrazione di materie prime critiche dai fondali marini, rispetto alle quali l’interesse dei governi e delle industrie è sempre maggiore, in particolare nei Paesi più industrializzati,.

L’assenza di tali Stati da un accordo definito anche una sorta di “costituzione degli oceani”, che si pone l’obiettivo di stabilire un sistema multifunzionale di gestione, mina naturalmente la portata dell’accordo e la sua effettiva attuazione a livello globale.

Allo stato, su 197 Paesi membri delle Nazioni Unite, oltre 50 ne sono rimasti totalmente estranei (tra i principali, Arabia Saudita, Giappone, Iran, Russia, Israele e molti Paesi africani); mentre altri Stati, tra i quali l’Italia, pur avendolo sottoscritto, non lo hanno ancora ratificato (Stati Uniti, Canada, la maggior parte del Sudamerica, Sudafrica, Australia, Cina, India, Turchia, Germania, Polonia, Norvegia, Sudafrica, Nuova Zelanda ed altri).

Nel più ampio quadro di valutazioni di natura politica ed economica, incidono, naturalmente, anche aspetti di specifica natura regionale.

Un esempio emblematico è il Mar Mediterraneo, di dimensioni contenute ma di estrema  importanza strategica, essendo circondato da ventidue Paesi costieri (con una notevole biodiversità), con molti confini non ancora definitivamente risolti ed inserito in un contesto di giurisdizioni nazionali e di accordi  regionali talvolta sovrapposti tra loro (ad esempio, le competenze dell’UE nel settore marittimo, la Convenzione di Barcellona e la Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo).

E’ stato giustamente sostenuto che un bacino come quello mediterraneo, sostanzialmente caratterizzato da una pressoché totale assenza del c.d. alto mare (considerando le 200 miglia nautiche) e tenuto conto dell’incertezza di natura giuridica su ampie aree e le numerose tensioni geopolitiche che lo pervadono, potrebbe costituire un terreno di cooperazione comune nell’ambito dell’accordo BBNJ, fondato su un approccio ed una governance multilaterale di prevalente natura scientifica e non basato su rivendicazioni territoriali

I fautori del Trattato sono impegnati a coinvolgere gli altri Paesi che ne sono rimasti fuori, con l’obiettivo di rafforzare una partecipazione globale per accelerare la sua implementazione e garantire finanziamenti e risorse; a tale fine, oltre i comuni vantaggi di natura ambientale per la vita sulla Terra, viene altresì sottolineata la possibilità per gli Stati aderenti di avere diritto di voto e voce in capitolo sulla creazione del sistema di regole attualmente in corso.

La Commissione preparatoria ed i meccanismi di funzionamento del Trattato

L’entrata in vigore dell’Accordo rappresenta solo il primo passo del laborioso percorso che dovrà condurre al pieno funzionamento della Convenzione, il cui prossimo traguardo è costituito dalla sua vincolatività a livello internazionale, prevista per il 17 Gennaio 2026, decorsi 120 giorni dalla data di deposito del sessantesimo strumento di approvazione o ratifica, come stabilito dall’art. 68.1 del Trattato.

L’organo deputato alle questioni organizzative è la Commissione Preparatoria (nota anche come PrepCom) che ha iniziato i suoi lavori nel Giugno 2024; in tale riunione venne eletto il suo presidente e stabilito anche un programma di lavoro e le future sessioni, fissate per il 14-25 Aprile 2025 e il 18-29 Agosto 2025.

Il programma di lavoro della cd. PrepCom ed il relativo processo negoziale è stato ed è incentrato su tre questioni principali: 1. La Governance; 2. Il meccanismo di stanza di compensazione; 3. Le risorse finanziarie.

1. Il primo tema riguardava in particolare i cinque organi sussidiari previsti dalla Convenzione: (i) l’access and benefit – sharing committee; (ii) il capacity – building e transfer of marine technology committee; (iii) il finance committee; (iv) l’implementation and compliance committee; (v) il  scientific and technical body, così come le relative norme di procedura.

Con l’entrata in vigore del Trattato e la sua vincolatività giuridica a far data dal Gennaio 2026, la Commissione ha già previsto una prossima determinante riunione tra il 23 Marzo ed il 2 Aprile 2026, nell’ambito della quale dovranno essere implementati gli Organi previsti dall’Accordo, nominati i loro Presidenti e membri e stabilite, altresì, le regole di funzionamento di tali Comitati.

Aspetti che presentano rilevanti questioni giuridiche e tecniche, prime tra tutte quelle di chiarire se le norme di procedura previste dal Trattato debbano essere  applicate anche a tali organi sussidiari o se questi ultimi debbano avere norme specifiche.

A tale proposito, l’art. 55 (2) del Trattato, prevede espressamente che il compliance Committee sia composto da membri con appropriata esperienza e competenza, nominati dalle parti ed eletti dalla Conferenza delle Parti con una adeguata considerazione dei requisiti di  rappresentatività di genere e geografica.

Tali membri possono essere rappresentanti delle parti o esperti che agiscono a titolo personale, con l’intento di ridurre il rischio che le decisioni siano influenzate da considerazioni meramente politiche.

2.  Un secondo rilevante aspetto da disciplinare è quello relativo al meccanismo della stanza di compensazione (clearing-house mechanism o CHM), una piattaforma centralizzata con accesso aperto, che consente alle parti contraenti di condividere dati sull’alto mare e sulle sue risorse.

Tale strumento è già previsto da altri accordi internazionali, come la Convenzione di Nairobi, la Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e in altri strumenti come il sistema di informazione sulla biodiversità per l’Europa (European Environment Agency) e la Global Biodiversity Information Facility, nonché nelle Convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma.

Il sistema della stanza di compensazione ha il vantaggio di mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati una ampia mole di informazioni, di migliorare gli standards di qualità e di affrontare con maggiori dati gli obiettivi da contrastare o sviluppare.

D’altra parte, i punti deboli di tale sistema sono spesso individuati: nell’assenza di una CHM realmente centralizzata; in una limitata capacità di matchmaking ed una frequente inaccessibilità da parte dei paesi meno sviluppati e, infine, nell’assenza di supporti istituzionali e politiche nazionali/regionali realmente attuative.

Le precedenti esperienze hanno evidenziato notevoli problemi per l’efficace funzionamento di uno strumento che dovrebbe idealmente porre tutti i Paesi e gli stakeholders interessati, nelle condizioni di condividere pienamente dati ed altre informazioni; occorrono, quindi, norme innovative ed efficaci per stabilire un meccanismo di condivisione e scambi di informazioni tecniche e scientifiche tra gli Stati realmente operativo.

3.  Infine, ancora più rilevante, è la questione relativa agli aspetti finanziari della Convenzione, che dovranno assicurarne il reale funzionamento.

Prima della sua entrata in vigore, non esisteva un meccanismo finanziario della BBNJ, con la conseguenza che la raccolta di fondi per la sua ratifica e la sua implementazione ha reso necessario il supporto di diverse fonti economiche.

Con il raggiungimento del previsto numero di ratifiche, il Trattato prevede, invece, un sistema di finanziamento che richiederà, tuttavia, ulteriori atti di natura esecutiva.

E’ quindi determinante che le riunioni della Commissione Preparatoria valutino anche modalità per la piena operatività del Fondo Speciale stabilito all’art. 52 del Trattato.

I contributi a fondo speciale sono composti da:

1. Contributi annuali dai Paesi più sviluppati che abbiano aderito alla Convenzione;

    2. Pagamenti provenienti dalla ripartizione dei benefici finanziari derivanti dalla utilizzazione delle   risorse marine genetiche e dalle altre  informazioni su tali risorse;

    3. Contributi aggiuntivi da parte di entità private che desiderano fornire risorse finanziarie.

    Prima della sua entrata in vigore, il fondo all’uopo stabilito era stato finanziato per ben 40 milioni di Euro dall’Unione Europea, per 34.700 milioni di dollari dal GEF e per ulteriori 10 milioni da enti filantropici come Bloomberg Philanthropies e Bezos Art Fund.

    Conclusioni

    Il Trattato sull’Alto Mare, pur approvato ed entrato in vigore, è ancora nella sua fase embrionale e necessita di meccanismi operativi e giuridici adeguati, di risorse finanziarie e di supporto da parte degli Stati principali sotto l’aspetto geopolitico ed economico.

    A tale proposito, sarà determinante il progressivo aumento delle ratifiche, che attualmente hanno raggiunto circa la metà degli Stati che nel 2023, avevano sottoscritto il Trattato, manifestando in tal modo la condivisione dei suoi obiettivi.

    E’, quindi, necessario che tali Paesi esprimano concretamente l’intenzione di aderire all’Accordo, accettandone i vincoli sul piano giuridico, affinchè esso sia uno strumento internazionale realmente efficace.

    Avvocato Marco-Machetta
    Avv. Marco Machetta

    Avvocato esperto in diritto internazionale, diritto marittimo e commerciale. Ha collaborato con il Prof. Umberto Leanza, partecipando alle attività di studio e di ricerca della cattedra di diritto internazionale della Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in particolare in materia di Diritto Internazionale del Mare, di regime giuridico dei satelliti e dell’orbita geostazionaria e sul regime giuridico dell’Antartide. Ha partecipato, in più occasioni, per conto del Ministero degli Affari Esteri, in qualità di esperto giuridico, ai lavori della Commissioni O.N.U. Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law); è stato, altresì, membro della delegazione italiana ai lavori della Hague Conference on Private International Law.